1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - Il reato è estinto se, in rapporto all'interesse tutelato, l'autore abbia provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni e il risarcimento, ovvero altra idonea condotta riparatoria, quando tali attività siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione nonché quando abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo».
2. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 423-bis. - (Declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - 1. A conclusione dell'udienza preliminare il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver provveduto, prima dell'udienza medesima, alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.
2. Il giudice può tuttavia disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza preliminare di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostra di non averlo potuto fare in precedenza. In tale caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo