Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 168-bis. - (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - Il reato è estinto se, in rapporto all'interesse tutelato, l'autore abbia provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni e il risarcimento, ovvero altra idonea condotta riparatoria, quando tali attività siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione nonché quando abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo».

      2. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 423-bis. - (Declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - 1. A conclusione dell'udienza preliminare il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver provveduto, prima dell'udienza medesima, alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.
      2. Il giudice può tuttavia disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza preliminare di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostra di non averlo potuto fare in precedenza. In tale caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
      3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo

 

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svolgimento delle attività riparatorie, eventualmente con il ricorso a tecniche di mediazione tra imputato e vittima a cura dei servizi sociali. Fissa, poi, una nuova udienza per una data successiva al termine del periodo di sospensione.
      4. Qualora accerti che le attività riparatorie hanno avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
      5. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 4 il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
      6. Fatta salva la competenza per materia del giudice di pace, il giudice può pronunciare l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie per tutte le contravvenzioni e per i delitti per i quali è prevista una pena, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori».